Sentenza 59/1964 (ECLI:IT:COST:1964:59)
Massima numero 2170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  09/06/1964;  Decisione del  09/06/1964
Deposito del 23/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2169


Titolo
SENT. 59/64 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI COLLETTIVI PROVINCIALI - NECESSITA' DI UN'APPOSITA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE ED AFFINI - CASSE EDILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 792, PER LA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIE ERGA OMNES LE CLAUSOLE 8 E 9 DELL'ACCORDO DI LAVORO 2 NOVEMBRE 1959 PER LA PROVINCIA DI PERUGIA.

Testo
L'annullamento effettuato con la sentenza n 129 del 1963 del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili, anche se non iscritti ai sindacati stipulanti, l'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, che disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle casse edili per la gestione dei contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festivita', nonche' per prestazioni previdenziali ed assistenziali, non ha fatto cadere, di per se', anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo art. 62 che si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le casse, dato che ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potesta' normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia ed assume di fatto aspetti differenti da provincia e provincia; per cui, per ognuno di tali contratti provinciali, si rende, quindi, necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 792, per la parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 (costituzione di una cassa edile in riferimento all'art. 62 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959) e 9 (versamento di contributi per il finanziamento dell'ente scuola di addestramento professionale) dell'accordo di lavoro 2 novembre 1959 per la provincia di Perugia, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione. - S. n. 129/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  14/07/1959  n. 741  art. 1