Sentenza 33/2020 (ECLI:IT:COST:2020:33)
Massima numero 42956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale - Soggetto passivo del tributo - Previsione che gli utilizzatori del veicolo a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento del tributo - Decorrenza della norma dal 1° gennaio 2016, anziché dal 15 agosto 2015 - Conseguente ritenuta responsabilità solidale del proprietario e dell'utilizzatore nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015 - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di tutela del legittimo affidamento e di capacità contributiva - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 160 del 2015, nella parte in cui stabilisce - quale termine di decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale - il 1° gennaio 2016, anziché il 15 agosto 2015 (rispettivamente, il comma 6 abrogando, a decorrere dal 25 giugno 2016, la norma interpretativa, entrata in vigore il 15 agosto 2015, secondo cui la disposizione allora vigente, concernente l'individuazione del soggetto passivo doveva intendersi, nell'ipotesi di locazione finanziaria, nel senso che obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e il comma 7 disponendo, tramite l'inserimento del comma 2-bis dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il soggetto passivo della tassa in esame è, in via esclusiva, l'utilizzatore del veicolo, sulla base del contratto di locazione finanziaria annotato nel pubblico registro automobilistico) Non è corretto l'assunto del rimettente per cui, per effetto delle disposizioni censurate, nel periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015 il concedente e l'utilizzatore sarebbero tenuti solidalmente al pagamento della tassa in esame, essendo invece in detto periodo rimasta efficace la citata norma interpretativa che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. L'abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha, infatti, effetto retroattivo, non essendovi ragione, in difetto di un'espressa disposizione del legislatore, di derogare al principio generale posto dall'art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ. e, per la materia tributaria, dall'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge n. 212 del 2000. Conseguentemente, la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica - in linea con le conclusioni della Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica - recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2016  n. 113  art. 10  co. 6

legge  07/08/2016  n. 160  art.   co. 

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 9  co. 9

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

decreto-legge  24/06/2016  n. 113  art. 10  co. 7

legge  07/08/2016  n. 160  art.   co. 

legge  23/07/2009  n. 99  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte