Sentenza 65/1964 (ECLI:IT:COST:1964:65)
Massima numero 2176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA IN UN GIUDIZIO INSTAURATO AL SOLO SCOPO DI OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI UNA NORMA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 65/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA IN UN GIUDIZIO INSTAURATO AL SOLO SCOPO DI OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI UNA NORMA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che le questioni di legittimita' costituzionale possono essere sollevate dinanzi ad una autorita' giurisdizionale "nel corso di un giudizio". Cio' importa che dev'essere in corso un giudizio avente un proprio oggetto e la possibilita' di autonoma soluzione, al di fuori della proposizione, soltanto eventuale, di una questione di legittimita' costituzionale. Deve pertanto ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta sollevando un incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., allorche' l'incidente non abbia altro oggetto se non la proposizione della questione stessa (incidente di esecuzione sollevato da chi sia stato condannato in base all'art. 116 c. p. e avente per unico oggetto la istanza relativa alla illegittimita' costituzionale di detto articolo).
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che le questioni di legittimita' costituzionale possono essere sollevate dinanzi ad una autorita' giurisdizionale "nel corso di un giudizio". Cio' importa che dev'essere in corso un giudizio avente un proprio oggetto e la possibilita' di autonoma soluzione, al di fuori della proposizione, soltanto eventuale, di una questione di legittimita' costituzionale. Deve pertanto ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta sollevando un incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., allorche' l'incidente non abbia altro oggetto se non la proposizione della questione stessa (incidente di esecuzione sollevato da chi sia stato condannato in base all'art. 116 c. p. e avente per unico oggetto la istanza relativa alla illegittimita' costituzionale di detto articolo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23