Sentenza 66/1964 (ECLI:IT:COST:1964:66)
Massima numero 2178
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2177  2179  2180  2181  2182  2183


Titolo
SENT. 66/64 B. REGIONE SICILIANA - ASSEMBLEA REGIONALE - FUNZIONI LEGISLATIVE E POLITICHE - NON EQUIPARABILITA' ALLE CORRISPONDENTI FUNZIONI DELLE CAMERE PARLAMENTARI.

Testo
L'Assemblea regionale siciliana non puo' essere configurata come organo amministrativo, le attribuzioni conferitale dallo Statuto essendo legislative (artt. 14-19 Stat. sic.) o politiche (art. 9, primo comma, e 20, secondo comma Stat. spec.) e mai amministrative, lo stesso potere regolamentare di esecuzione delle leggi regionali (art. 12 terzo comma Stat. spec.) essendo demandato al Governo regionale. Da cio' non deriva, peraltro, che l'Assemblea regionale siciliana possa essere parificata alle Camere, ne' sotto il profilo della equivalenza degli atti legislativi, ne' sotto quella della cosiddetta attivita' di indirizzo politico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 9  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 19

statuto regione Sicilia  art. 20  co. 2

Altri parametri e norme interposte