Sentenza 66/1964 (ECLI:IT:COST:1964:66)
Massima numero 2179
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/64 C. LEGGI - ATTIVITA' LEGISLATIVA DELLO STATO QUALE ESPRESSIONE DEL POTERE DI INDIRIZZO POLITICO GENERALE - LIBERTA' NEL FINE ENTRO I LIMITI COSTITUZIONALMENTE FISSATI - LEGISLAZIONE REGIONALE - COSTITUISCE MANIFESTAZIONE DI SEMPLICE AUTONOMIA POLITICA - SUBORDINAZIONE AL CONTROLLO DI MERITO DA PARTE DEL PARLAMENTO. REGIONI SPECIALI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - DETERMINAZIONE CON ESCLUSIONE DI CRITERI FINALISTICI.
SENT. 66/64 C. LEGGI - ATTIVITA' LEGISLATIVA DELLO STATO QUALE ESPRESSIONE DEL POTERE DI INDIRIZZO POLITICO GENERALE - LIBERTA' NEL FINE ENTRO I LIMITI COSTITUZIONALMENTE FISSATI - LEGISLAZIONE REGIONALE - COSTITUISCE MANIFESTAZIONE DI SEMPLICE AUTONOMIA POLITICA - SUBORDINAZIONE AL CONTROLLO DI MERITO DA PARTE DEL PARLAMENTO. REGIONI SPECIALI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - DETERMINAZIONE CON ESCLUSIONE DI CRITERI FINALISTICI.
Testo
Dal principio fondamentale di unita' della Repubblica, enunciato nell'art. 5 (e confermato nell'art. 1 dello Statuto siciliano) e dalla constatazione che per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla Regione un'ampia autonomia, questa non e' da confondere con la sovranita', - che resta attributo dello Stato, nel quale la Regione e' subordinatamente inquadrata, - discende la necessaria conseguenza che nel quadro delle fonti le leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate alla Regione, non possono essere poste sullo stesso piano delle leggi statali. La competenza legislativa delle Regioni e' infatti anzitutto limitata alle materie elencate negli Statuti regionali, nella determinazione delle quali non possono valere criteri finalistici che non risultino da una valutazione obiettiva del loro contenuto. L'attivita' legislativa delle Regioni - enti con fini predeterminati inderogabilmente fissati - differisce inoltre profondamente dall'attivita' legislativa statale, quest'ultima essendo normalmente una attivita' libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Il vigente ordinamento costituzionale non consente pertanto l'assimilazione delle funzioni dell'Assemblea regionale - da considerarsi come manifestazione di autonomia politica costituzionalmente riconosciuta e delimitata - alle funzioni delle Camere, che sono espressione del potere di indirizzo politico generale, alla determinazione del quale il Parlamento partecipa anche attraverso la legislazione, e che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione regionale (art. 127) considera prevalente. - S. nn. 49/1963, 9 e 124/1957, 2 e 32/1960, 66/1961, 46/1962, 56/1964.
Dal principio fondamentale di unita' della Repubblica, enunciato nell'art. 5 (e confermato nell'art. 1 dello Statuto siciliano) e dalla constatazione che per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla Regione un'ampia autonomia, questa non e' da confondere con la sovranita', - che resta attributo dello Stato, nel quale la Regione e' subordinatamente inquadrata, - discende la necessaria conseguenza che nel quadro delle fonti le leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate alla Regione, non possono essere poste sullo stesso piano delle leggi statali. La competenza legislativa delle Regioni e' infatti anzitutto limitata alle materie elencate negli Statuti regionali, nella determinazione delle quali non possono valere criteri finalistici che non risultino da una valutazione obiettiva del loro contenuto. L'attivita' legislativa delle Regioni - enti con fini predeterminati inderogabilmente fissati - differisce inoltre profondamente dall'attivita' legislativa statale, quest'ultima essendo normalmente una attivita' libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Il vigente ordinamento costituzionale non consente pertanto l'assimilazione delle funzioni dell'Assemblea regionale - da considerarsi come manifestazione di autonomia politica costituzionalmente riconosciuta e delimitata - alle funzioni delle Camere, che sono espressione del potere di indirizzo politico generale, alla determinazione del quale il Parlamento partecipa anche attraverso la legislazione, e che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione regionale (art. 127) considera prevalente. - S. nn. 49/1963, 9 e 124/1957, 2 e 32/1960, 66/1961, 46/1962, 56/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 127
statuto regione Sicilia
art. 1
Altri parametri e norme interposte