Sentenza 66/1964 (ECLI:IT:COST:1964:66)
Massima numero 2181
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2177  2178  2179  2180  2182  2183


Titolo
SENT. 66/64 E. DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA FUNZIONE DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - FATTISPECIE - IMPIEGATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.

Testo
L'art. 24 Cost., quando parla del diritto di "agire in giudizio" non puo' non riferirsi alla funzione degli organi giurisdizionali cosi' come regolata dagli artt. 101 e segg. della Costituzione. Il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione non puo' pertanto ritenersi soddisfatto, per quanto riguarda gli atti dell'Assemblea regionale siciliana circa il rapporto di impiego dei propri dipendenti, dalla mera facolta' di ricorso agli organi della stessa, dal Regolamento interno accordata, ma solo dalla possibilita' di adire gli organi giurisdizionali dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte