Sentenza 66/1964 (ECLI:IT:COST:1964:66)
Massima numero 2181
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/64 E. DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA FUNZIONE DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - FATTISPECIE - IMPIEGATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.
SENT. 66/64 E. DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA FUNZIONE DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - FATTISPECIE - IMPIEGATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.
Testo
L'art. 24 Cost., quando parla del diritto di "agire in giudizio" non puo' non riferirsi alla funzione degli organi giurisdizionali cosi' come regolata dagli artt. 101 e segg. della Costituzione. Il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione non puo' pertanto ritenersi soddisfatto, per quanto riguarda gli atti dell'Assemblea regionale siciliana circa il rapporto di impiego dei propri dipendenti, dalla mera facolta' di ricorso agli organi della stessa, dal Regolamento interno accordata, ma solo dalla possibilita' di adire gli organi giurisdizionali dello Stato.
L'art. 24 Cost., quando parla del diritto di "agire in giudizio" non puo' non riferirsi alla funzione degli organi giurisdizionali cosi' come regolata dagli artt. 101 e segg. della Costituzione. Il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione non puo' pertanto ritenersi soddisfatto, per quanto riguarda gli atti dell'Assemblea regionale siciliana circa il rapporto di impiego dei propri dipendenti, dalla mera facolta' di ricorso agli organi della stessa, dal Regolamento interno accordata, ma solo dalla possibilita' di adire gli organi giurisdizionali dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte