Sentenza 67/1964 (ECLI:IT:COST:1964:67)
Massima numero 2184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 67/64. CANTIERI SCUOLA - LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, ART. 61 - FINALITA' DI ASSISTENZA SOCIALE E DI PERFEZIONAMENTO - PONE IN ESSERE UN RAPPORTO DI NATURA ASSISTENZIALE - INESTENSIBILITA' DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NATURA E MISURA DELL'INDENNITA' E DEI PREMI - RICONDUCIBILITA' NON SOTTO I PRINCIPI DELL'ART. 36, MA SOTTO QUELLI DELL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 67/64. CANTIERI SCUOLA - LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, ART. 61 - FINALITA' DI ASSISTENZA SOCIALE E DI PERFEZIONAMENTO - PONE IN ESSERE UN RAPPORTO DI NATURA ASSISTENZIALE - INESTENSIBILITA' DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NATURA E MISURA DELL'INDENNITA' E DEI PREMI - RICONDUCIBILITA' NON SOTTO I PRINCIPI DELL'ART. 36, MA SOTTO QUELLI DELL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (art. 61, modificato dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54) rientra nell'ambito delle finalita' di assistenza sociale, e non nel rapporto di lavoro, perche' il lavoratore mantiene, durante la sua attivita' nel cantiere-scuola, lo status di lavoratore disoccupato; l'indennita' che egli percepisce non e' a carico di una impresa, ma del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 62 stessa legge; la creazione dei cantieri-scuola e' prevista al fine sociale di alleviare la disoccupazione (art. 59) e di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle attivita' lavorative anche mediante l'istruzione professionale. Il rapporto tra il lavoratore e il cantiere scuola non e' percio' regolato dall'art. 36, ma dall'art. 38 Cost., anche se il legislatore deve tener conto, nella determinazione della misura dell'indennita' e dei premi, delle condizioni concrete della vita economica, intesi come elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto assistenziale; del bisogno di assicurare la bonta' della esecuzione delle opere pubbliche eseguite dai cantieri; della esigenza che i cantieri non influenzino il mercato del lavoro oltre i limiti propri alla loro funzione. Di conseguenza non e' fondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.
L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (art. 61, modificato dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54) rientra nell'ambito delle finalita' di assistenza sociale, e non nel rapporto di lavoro, perche' il lavoratore mantiene, durante la sua attivita' nel cantiere-scuola, lo status di lavoratore disoccupato; l'indennita' che egli percepisce non e' a carico di una impresa, ma del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 62 stessa legge; la creazione dei cantieri-scuola e' prevista al fine sociale di alleviare la disoccupazione (art. 59) e di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle attivita' lavorative anche mediante l'istruzione professionale. Il rapporto tra il lavoratore e il cantiere scuola non e' percio' regolato dall'art. 36, ma dall'art. 38 Cost., anche se il legislatore deve tener conto, nella determinazione della misura dell'indennita' e dei premi, delle condizioni concrete della vita economica, intesi come elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto assistenziale; del bisogno di assicurare la bonta' della esecuzione delle opere pubbliche eseguite dai cantieri; della esigenza che i cantieri non influenzino il mercato del lavoro oltre i limiti propri alla loro funzione. Di conseguenza non e' fondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte