Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2186  2187  2188  2189  2190  2191  2192


Titolo
SENT. 68/64 A. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - ORDINE DI RIMPATRIO AL LUOGO DI RESIDENZA SENZA OBBLIGO DI RIMANERVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE.

Testo
L'ordine impartito ad una persona socialmente pericolosa di allontanarsi da un determinato luogo risponde ad esigenze di sicurezza (e di sanita'). L'obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel comune di residenza, poi, risponde ad un'esigenza logica, fondata sulla realta': senza l'indicazione di una destinazione, il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un comune all'altro. La fissazione del comune di residenza, come luogo di destinazione, almeno iniziale, mentre consente di accertare e fare accertare se tale persona si sia effettivamente allontanata dal territorio del comune, offre anche una garanzia per la stessa persona munita del foglio di via, al cui interesse giova che la destinazione sia fissata dalla legge. Se la scelta fosse stata devoluta all'autorita' di p.s., si sarebbero avute piu' gravi limitazioni della liberta' di circolazione e di soggiorno e maggiori disagi. Ne' la scelta poteva essere lasciata allo stesso interessato, dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua abituale dimora abbia le maggiori possibilita' di reinserirsi in un ambiente piu' confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora. Se poi la persona non trovera' adatto al suo soggiorno il comune di residenza, sara' libero di spostarsi dove vorra', purche', fino a quando perduri l'ordine di allontanamento, non torni al luogo di provenienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte