Sentenza 34/2020 (ECLI:IT:COST:2020:34)
Massima numero 42625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
04/12/2019; Decisione del
04/12/2019
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Titolo
Processo penale - Principio di parità tra accusa e difesa - Alterazioni all'identità di poteri e facoltà tra pubblico ministero e imputato - Possibilità, nei limiti della ragionevolezza.
Processo penale - Principio di parità tra accusa e difesa - Alterazioni all'identità di poteri e facoltà tra pubblico ministero e imputato - Possibilità, nei limiti della ragionevolezza.
Testo
Il principio di parità tra accusa e difesa, che trova il suo referente più immediato nella specifica previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 115 del 2001, n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 110 del 2003, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992).
Il principio di parità tra accusa e difesa, che trova il suo referente più immediato nella specifica previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 115 del 2001, n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 110 del 2003, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte