Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/64 B. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - ART. 16 DELLA COSTITUZIONE - INCISO "IN VIA GENERALE" - INTERPRETAZIONE.
SENT. 68/64 B. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - ART. 16 DELLA COSTITUZIONE - INCISO "IN VIA GENERALE" - INTERPRETAZIONE.
Testo
Con la sentenza n. 2 del 1956 la Corte costituzionale preciso' che l'inciso "in via generale" contenuto nell'art. 16 della Costituzione, deve intendersi nel senso che la legge sia applicabile alla generalita' dei cittadini, non a singole categorie. Tale interpretazione va ora confermata, precisando che i motivi di sanita' o di sicurezza - che possono dar luogo a limitazioni alla liberta' di circolazione o di soggiorno - possono nascere tanto da situazioni generali quanto da situazioni particolari o individuali (es.: necessita' di isolare individui affetti da malattie contagiose). Il fatto che l'art. 16 Cost. accomuni, mettendole sullo stesso piano, le ragioni di sanita' e di sicurezza, e' indice che non puo' trattarsi solo di ragioni di carattere generale. Come pure il fatto che lo stesso art. 16 esclude le restrizioni determinate da ragioni politiche, conferma che altri motivi di carattere individuale possono suggerire limitazioni alla liberta' di circolazione e di soggiorno. Sulla scorta anche dei lavori preparatori, e' da ritenere che nel testo definitivo dell'art. 16 della Costituzione la formula "in via generale" fu inserita per chiarire che "le autorita' non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie": non nel senso che non si potessero adottare provvedimenti contro singoli o gruppi, ma nel senso che non si potessero stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula inoltre altro non e' che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 Cost., come lo e' nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione. - S. n. 2/1956.
Con la sentenza n. 2 del 1956 la Corte costituzionale preciso' che l'inciso "in via generale" contenuto nell'art. 16 della Costituzione, deve intendersi nel senso che la legge sia applicabile alla generalita' dei cittadini, non a singole categorie. Tale interpretazione va ora confermata, precisando che i motivi di sanita' o di sicurezza - che possono dar luogo a limitazioni alla liberta' di circolazione o di soggiorno - possono nascere tanto da situazioni generali quanto da situazioni particolari o individuali (es.: necessita' di isolare individui affetti da malattie contagiose). Il fatto che l'art. 16 Cost. accomuni, mettendole sullo stesso piano, le ragioni di sanita' e di sicurezza, e' indice che non puo' trattarsi solo di ragioni di carattere generale. Come pure il fatto che lo stesso art. 16 esclude le restrizioni determinate da ragioni politiche, conferma che altri motivi di carattere individuale possono suggerire limitazioni alla liberta' di circolazione e di soggiorno. Sulla scorta anche dei lavori preparatori, e' da ritenere che nel testo definitivo dell'art. 16 della Costituzione la formula "in via generale" fu inserita per chiarire che "le autorita' non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie": non nel senso che non si potessero adottare provvedimenti contro singoli o gruppi, ma nel senso che non si potessero stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula inoltre altro non e' che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 Cost., come lo e' nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione. - S. n. 2/1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte