Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2185  2186  2188  2189  2190  2191  2192


Titolo
SENT. 68/64 C. PERSONE SOCIALMENTE PERICOLOSE - ORDINE DI RIMPATRIO - GIUDIZIO SULLA MORALITA' E SULLA RISPETTABILITA' DELLA PERSONA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.

Testo
La Corte costituzionale con sentenza n. 23 del 1964 ha gia' affermato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel definire le persone socialmente pericolose, configura una categoria di persone identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati: che poi la sua attuazione implichi un margine di discrezionalita' nelle valutazioni dei singoli casi concreti non e' motivo perche' possa ravvisarsi nella norma un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo proprie, quelle valutazioni, di ogni giudizio diretto all'applicazione di norme giuridiche. Analogamente, ai fini dell'applicazione del rimpatrio obbligatorio (art. 2 stessa legge) non si emette un giudizio sulla moralita' o sulla onorabilita' della persona, ma si accerta il pericolo per la sicurezza o per la sanita' (sent. n. 126 del 1962). Quando, nel caso in cui questo accertamento sia positivo, si dia luogo all'applicazione della diffida o del rimpatrio, il provvedimento non puo' dirsi discriminatorio, giustificato com'e' dalla necessita' da cui e' stato determinato: necessita' che esclude ogni carattere di arbitrarieta' o di ingiusta discriminazione. E', quindi, da escludere, sotto questo aspetto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. nn. 23/1964, 126/1962.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte