Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/64 D. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - LIMITAZIONE - RISERVA DI GIURISDIZIONE - NON SUSSISTE.
SENT. 68/64 D. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO - LIMITAZIONE - RISERVA DI GIURISDIZIONE - NON SUSSISTE.
Testo
E' giurisprudenza costante della Corte costituzionale che la limitazione dei diritti riconosciuti con l'art. 16 della Costituzione non puo' considerarsi come restrizione della liberta' personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, e pertanto non e' necessario l'intervento del giudice.
E' giurisprudenza costante della Corte costituzionale che la limitazione dei diritti riconosciuti con l'art. 16 della Costituzione non puo' considerarsi come restrizione della liberta' personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, e pertanto non e' necessario l'intervento del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte