Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/64 E. ATTI AMMINISTRATIVI - IMPERATIVITA' - PREVENTIVO INTERVENTO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - TUTELA GIURISDIZIONALE A POSTERIORI.
SENT. 68/64 E. ATTI AMMINISTRATIVI - IMPERATIVITA' - PREVENTIVO INTERVENTO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - TUTELA GIURISDIZIONALE A POSTERIORI.
Testo
Il provvedimento di rimpatrio, pur essendo un atto imperativo incidente sulle liberta' fondamentali degli individui, non per questo deve essere considerato d'esclusiva competenza della Autorita' Giudiziaria. Alla pubblica Amministrazione e' infatti concesso di adottare atti imperativi anche senza il preventivo controllo da parte dei giudici; ed e' proprio in relazione a questo potere generale degli organi amministrativi che deve considerarsi la norma di cui all'art. 113 Cost. in base alla quale contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa una tutela giurisdizionale assicurata a posteriori.
Il provvedimento di rimpatrio, pur essendo un atto imperativo incidente sulle liberta' fondamentali degli individui, non per questo deve essere considerato d'esclusiva competenza della Autorita' Giudiziaria. Alla pubblica Amministrazione e' infatti concesso di adottare atti imperativi anche senza il preventivo controllo da parte dei giudici; ed e' proprio in relazione a questo potere generale degli organi amministrativi che deve considerarsi la norma di cui all'art. 113 Cost. in base alla quale contro gli atti della pubblica Amministrazione e' sempre ammessa una tutela giurisdizionale assicurata a posteriori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte