Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2185  2186  2187  2188  2189  2191  2192


Titolo
SENT. 68/64 F. DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA (COST. ART. 3) - ATTI DA CUI POSSA DERIVARE UNA MENOMAZIONE DELLA DIGNITA' PERSONALE - INTERVENTO DEL GIUDICE - NON E' SEMPRE NECESSARIO.

Testo
Non e' esatto affermare che alla Pubblica Amministrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la dignita' delle persone. Nella vastissima sfera dei suoi compiti pubblici l'Amministrazione e' chiamata ad emettere una numerosa serie di atti le cui ripercussioni sulla stimabilita' delle persone possono essere rilevanti. Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudice la competenza di adottare qualcuno di questi atti; ma non ha fondamento la tesi secondo cui tutti gli atti del genere debbano essere affidati esclusivamente al giudice. Le leggi ed i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali che spettano al cittadino nei confronti dell'amministrazione quando trattasi di provvedimenti inerenti alle persone; ma cio' non significa che, nell'ambito della legittimita' costituzionale, sia necessario che tali garanzie siano sempre poste nelle mani del giudice. Questi ne conoscera' dopo; ed uno degli elementi essenziali del suo esame consistera' nel rilevare se quelle garanzie siano state o no rispettate dall'organo amministrativo. Dalle norme della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sulle persone socialmente pericolose non si puo' dedurre l'esistenza di un principio generale di ordine costituzionale che affermi la necessita' dell'intervento del giudice in tutti i casi in cui nell'interesse dell'amministrazione si debba procedere ad atti da cui derivi o possa derivare una menomazione delle dignita' della persona.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte