Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
20/06/1964; Decisione del
20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/64 G. LIBERTA' PERSONALE - RIMPATRIO OBBLIGATORIO - NON COMPORTA MENOMAZIONE DELLA DIGNITA' UMANA - DEGRADAZIONE GIURIDICA - CONCETTO.
SENT. 68/64 G. LIBERTA' PERSONALE - RIMPATRIO OBBLIGATORIO - NON COMPORTA MENOMAZIONE DELLA DIGNITA' UMANA - DEGRADAZIONE GIURIDICA - CONCETTO.
Testo
A differenza dell'ammonizione (cfr. sent. n. 2 del 1956), il rimpatrio obbligatorio non e' causa di "degradazione giuridica" ne' comporta restrizione della liberta' personale, ponendo esso limiti soltanto alla possibilita' di movimento e di soggiorno (cfr. sent. n. 45 del 1960). Per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. L'ordine di rimpatrio non presenta tale carattere. - S. nn. 2/1956, 45/1960.
A differenza dell'ammonizione (cfr. sent. n. 2 del 1956), il rimpatrio obbligatorio non e' causa di "degradazione giuridica" ne' comporta restrizione della liberta' personale, ponendo esso limiti soltanto alla possibilita' di movimento e di soggiorno (cfr. sent. n. 45 del 1960). Per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. L'ordine di rimpatrio non presenta tale carattere. - S. nn. 2/1956, 45/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte