Sentenza 68/1964 (ECLI:IT:COST:1964:68)
Massima numero 2192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2185  2186  2187  2188  2189  2190  2191


Titolo
SENT. 68/64 H. MISURE DI POLIZIA - CONTENUTO - ORGANO AMMINISTRATIVO - COMPETENZA A PROVVEDERE - LEGITTIMITA' - MISURE DI POLIZIA E MISURE DI SICUREZZA - DIFFERENZE.

Testo
Anche se fosse esatto - e non e' - che le misure di polizia abbiano il contenuto di una sanzione, non per questo all'organo amministrativo dovrebbe essere inibito di provvedere, non esistendo una norma o un principio costituzionale che, in linea generale, imponga l'intervento del giudice per l'applicazione delle sanzioni non penali. E lo stesso e' a dirsi anche in rapporto al carattere personale del rimpatrio obbligatorio: tale carattere non impedisce che il provvedimento sia adottato dall'amministrazione. E' vero che il fondamento comune e la comune finalita' delle misure di sicurezza e di quelle di polizia si trovano nella esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosita' sociale del soggetto, ma e' anche vero che resta pur sempre una netta differenziazione tra i due ordini di misure, per diversita' di struttura, settore di competenza, campo e modalita' di applicazione, specialmente per quanto si riferisce agli organi preposti a tale applicazione. Dagli artt. 25 e 102 Cost. non si puo' trarre argomento per stabilire che una riserva di giurisdizione sia stata posta dagli articoli stessi nei riguardi delle misure di polizia non contemplate dall'articolo 13 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte