Sentenza 69/1964 (ECLI:IT:COST:1964:69)
Massima numero 2193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  20/06/1964;  Decisione del  20/06/1964
Deposito del 30/06/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2194


Titolo
SENT. 69/64 A. DIRITTO DI DIFESA - PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 549 - PAGAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CASSA DELLE AMMENDE IN CASO DI RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DI RICORSI PER CASSAZIONE - FINALITA' - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 24, primo comma, della Costituzione nel garantire a tutti il diritto di agire in giudizio, non consente che tale diritto sia esercitato per scopi meramente sterili e dilatori. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 C.P.P., per i casi in cui con sentenza venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso per cassazione, e' un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale onde impedire - a tutela di un preminente interesse pubblico per rafforzare le responsabilita' processuali - che i ricorsi vengano presentati per il solo scopo di prolungare la durata del processo o per ritardare il momento della esecuzione della condanna. Tale sanzione, a differenza del deposito preventivo, non e' condizione per la valida costituzione del rapporto processuale e non incide, pertanto, direttamente sul procedimento di impugnazione. Il diritto di produrre ricorso per cassazione e di difendersi in tale sede non e' sostanzialmente precluso o limitato dalla sanzione pecuniaria suddetta e pertanto la norma dell'art. 549 C.P.P., che tale sanzione stabilisce, non viola l'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte