Sentenza 72/1964 (ECLI:IT:COST:1964:72)
Massima numero 2198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/64 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEL GIUDICE - OPERATIVITA' DI TALE PRINCIPIO IN OGNI MOMENTO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.
SENT. 72/64 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEL GIUDICE - OPERATIVITA' DI TALE PRINCIPIO IN OGNI MOMENTO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.
Testo
Le garanzie dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento, intese in quel loro limitato e particolare aspetto che deve ritenersi in essa ricompreso, riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto nella causa da decidere, debbono trovare attuazione per tutto il complesso della funzione giurisdizionale, in ognuna delle sue modalita' che direttamente concorrono al retto esercizio della medesima. Per soddisfare in concreto l'esigenza dell'imparzialita' del giudice occorre quindi garantire l'estraneita' agli interessi delle parti contendenti anche di tutti coloro i quali, assumendo funzioni di ausilio dell'attivita' del giudice stesso concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle convinzioni necessarie all'esatta applicazione della legge a lui demandata. Sono da considerare una specifica espressione di tale principio le norme degli artt. 61, 63, 192, 193 cod. proc. civ. riguardanti l'intervento dei consulenti tecnici.
Le garanzie dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento, intese in quel loro limitato e particolare aspetto che deve ritenersi in essa ricompreso, riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto nella causa da decidere, debbono trovare attuazione per tutto il complesso della funzione giurisdizionale, in ognuna delle sue modalita' che direttamente concorrono al retto esercizio della medesima. Per soddisfare in concreto l'esigenza dell'imparzialita' del giudice occorre quindi garantire l'estraneita' agli interessi delle parti contendenti anche di tutti coloro i quali, assumendo funzioni di ausilio dell'attivita' del giudice stesso concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle convinzioni necessarie all'esatta applicazione della legge a lui demandata. Sono da considerare una specifica espressione di tale principio le norme degli artt. 61, 63, 192, 193 cod. proc. civ. riguardanti l'intervento dei consulenti tecnici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte