Sentenza 72/1964 (ECLI:IT:COST:1964:72)
Massima numero 2199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/64 C. LAVORO: CONTROVERSIE INDIVIDUALI - SALARIATI FISSI IN AGRICOLTURA - INTERVENTO DEI CONSULENTI TECNICI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELLA CAPACITA' E DELL'IMPARZIALITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 5 E 7 DELLA LEGGE 15 AGOSTO 1949, N. 533.
SENT. 72/64 C. LAVORO: CONTROVERSIE INDIVIDUALI - SALARIATI FISSI IN AGRICOLTURA - INTERVENTO DEI CONSULENTI TECNICI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELLA CAPACITA' E DELL'IMPARZIALITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 5 E 7 DELLA LEGGE 15 AGOSTO 1949, N. 533.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949 n. 533 in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost.. Invero, i consulenti tecnici chiamati ad intervenire nella decisione delle controversie di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, per quanto attiene alla capacita', essendo scelti da parte delle associazioni di categoria cui rispettivamente appartengono le due parti contendenti, offrono sufficienti garanzie del possesso della conoscenza di fatti notori locali e delle massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie cui si riferiscono i loro pareri. In quanto all'indipendenza la legge indicata, nonostante non preveda espressamente per i consulenti il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione, deve essere interpretata non nel senso di escludere tali garanzie bensi' nell'altro di consentire al giudice, nell'ipotesi di impedimento materiale, oppure nell'ipotesi analoga, in cui l'impedimento derivi dall'accertata esistenza di motivi di ricusazione o di astensione, di procedere alla nomina di altri membri in sostituzione di quelli impediti; il che si rende possibile perche' l'istituto della supplenza, e' suscettibile di applicazione generale.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949 n. 533 in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost.. Invero, i consulenti tecnici chiamati ad intervenire nella decisione delle controversie di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, per quanto attiene alla capacita', essendo scelti da parte delle associazioni di categoria cui rispettivamente appartengono le due parti contendenti, offrono sufficienti garanzie del possesso della conoscenza di fatti notori locali e delle massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie cui si riferiscono i loro pareri. In quanto all'indipendenza la legge indicata, nonostante non preveda espressamente per i consulenti il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione, deve essere interpretata non nel senso di escludere tali garanzie bensi' nell'altro di consentire al giudice, nell'ipotesi di impedimento materiale, oppure nell'ipotesi analoga, in cui l'impedimento derivi dall'accertata esistenza di motivi di ricusazione o di astensione, di procedere alla nomina di altri membri in sostituzione di quelli impediti; il che si rende possibile perche' l'istituto della supplenza, e' suscettibile di applicazione generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte