Sentenza 73/1964 (ECLI:IT:COST:1964:73)
Massima numero 2201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2200
Titolo
SENT. 73/64 B. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO - RIFERIMENTO AI DATI DEL NUOVO CATASTO NON ANCORA IN VIGORE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 2 APRILE 1952, N. 372 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 73/64 B. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO - RIFERIMENTO AI DATI DEL NUOVO CATASTO NON ANCORA IN VIGORE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - D.P.R. 2 APRILE 1952, N. 372 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ai fini della determinazione della quota di scorporo, a norma dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1950, n. 841, concernente la riforma fondiaria, il calcolo del reddito dominicale della proprieta' esproprianda deve essere effettuato in base ai dati risultanti dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949. Nelle zone nelle quali alla data del 15 novembre 1949 erano in vigore i vecchi catasti, alla rettificazione dei dati predetti deve procedersi, su ricorso degli interessati, da parte della Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950 e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333. In difetto di rettificazione delle risultanze del vecchio catasto non e' consentito, ai fini della determinazione della quota di scorporo, il riferimento al nuovo catasto nelle zone in cui non ancora sia stato attivato alla data predetta del 15 novembre 1949 ed e' pertanto illegittimo il D.P.R. 2 aprile 1952, n. 372, in quanto per la formulazione del piano espropriazione ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore. - S. nn. 70/1958; 171960, 56/1960 e 75/1960; 77/1961; 9/1963 e 104/1963.
Ai fini della determinazione della quota di scorporo, a norma dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1950, n. 841, concernente la riforma fondiaria, il calcolo del reddito dominicale della proprieta' esproprianda deve essere effettuato in base ai dati risultanti dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949. Nelle zone nelle quali alla data del 15 novembre 1949 erano in vigore i vecchi catasti, alla rettificazione dei dati predetti deve procedersi, su ricorso degli interessati, da parte della Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950 e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333. In difetto di rettificazione delle risultanze del vecchio catasto non e' consentito, ai fini della determinazione della quota di scorporo, il riferimento al nuovo catasto nelle zone in cui non ancora sia stato attivato alla data predetta del 15 novembre 1949 ed e' pertanto illegittimo il D.P.R. 2 aprile 1952, n. 372, in quanto per la formulazione del piano espropriazione ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore. - S. nn. 70/1958; 171960, 56/1960 e 75/1960; 77/1961; 9/1963 e 104/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 20/10/1950
n. 841
art. 4