Sentenza 74/1964 (ECLI:IT:COST:1964:74)
Massima numero 2202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2203  2204


Titolo
SENT. 74/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - POTERE DELLA CORTE DI INTERPRETARE L'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - ACCERTAMENTO CHE LA NORMA DENUNCIATA E QUELLA COSTITUZIONALE CHE SI ASSUME VIOLATA SONO DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL DISPOSITIVO.

Testo
Spetta alla Corte costituzionale determinare l'oggetto della questione di legittimita' costituzionale con riguardo alla motivazione dell'ordinanza di rinvio ed indipendentemente dagli espressi riferimenti contenuti nel dispositivo di questa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 - nonostante il riferimento al primo comma del medesimo articolo contenuto nel dispositivo dell'ordinanza - e che il contrasto degli articoli 18-21 R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383 e degli articoli 14-17 del R.D.L. 28 giugno 1933 n. 704, prospettato nel dispositivo rispetto all'art. 3 Cost., concernesse invece l'art. 42 terzo comma Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23