Sentenza 74/1964 (ECLI:IT:COST:1964:74)
Massima numero 2203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2202  2204


Titolo
SENT. 74/64 B. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL PERSONALE STATALE - D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20, ARTT. 8, ULTIMO COMMA, E 10, SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 8 ultimo comma del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, contenente "disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale" (in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ed in riferimento agli artt. 76-77 Cost., e, per quanto riguarda l'art. 10 comma 2x, anche in riferimento all'art. 3 Cost.) gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 29 del 1964 e riproposta negli stessi termini con identica motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  20/12/1954  n. 1181  art. 0