Sentenza 74/1964 (ECLI:IT:COST:1964:74)
Massima numero 2204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/64 C. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - R.D.L. 31 DICEMBRE 1925, N. 2383, ARTT. 18-21: "NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI SALARIATI STATALI" - R.D. 28 GIUGNO 1933, N. 704, ARTT. 14-17: "NORME PER IL FUNZIONAMENTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DEI SERVIZI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI" - ESTENSIONE AGLI OPERAI PERMANENTI DELLA RITENUTA IN CONTO ENTRATE DEL TESORO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FRA PENSIONE STATALE E PENSIONE A CARICO DELLA CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 74/64 C. IMPIEGO PUBBLICO - SALARIATI DELLO STATO - R.D.L. 31 DICEMBRE 1925, N. 2383, ARTT. 18-21: "NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI SALARIATI STATALI" - R.D. 28 GIUGNO 1933, N. 704, ARTT. 14-17: "NORME PER IL FUNZIONAMENTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DEI SERVIZI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI" - ESTENSIONE AGLI OPERAI PERMANENTI DELLA RITENUTA IN CONTO ENTRATE DEL TESORO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FRA PENSIONE STATALE E PENSIONE A CARICO DELLA CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19, 20, 21 del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383, contenente "norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali" e degli artt. 14, 15, 16, 17 del R.D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni" in riferimento all'art. 42, comma terzo Cost.. Tali disposizioni, estendendo agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto entrate del tesoro, gia' prevista per gli impiegati civili e militari e regolando il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, non hanno comportato infatti una espropriazione a danno dei salariati, il diritto degli operai permanenti alla pensione statale nascendo con l'oggetto e i limiti contestualmente stabiliti dal legislatore. Mancano percio' le premesse perche' possa porsi il problema di una loro conformita' alla disciplina predisposta dall'art. 42 comma terzo Cost.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 19, 20, 21 del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383, contenente "norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali" e degli artt. 14, 15, 16, 17 del R.D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni" in riferimento all'art. 42, comma terzo Cost.. Tali disposizioni, estendendo agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto entrate del tesoro, gia' prevista per gli impiegati civili e militari e regolando il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, non hanno comportato infatti una espropriazione a danno dei salariati, il diritto degli operai permanenti alla pensione statale nascendo con l'oggetto e i limiti contestualmente stabiliti dal legislatore. Mancano percio' le premesse perche' possa porsi il problema di una loro conformita' alla disciplina predisposta dall'art. 42 comma terzo Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte