Sentenza 75/1964 (ECLI:IT:COST:1964:75)
Massima numero 2205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/64 A. LAVORO - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 36, PRIMO COMMA - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE - NON GARANTISCE LA PARITA' DELLE PRESTAZIONI NEL RAPPORTO SINALLAGMATICO DI LAVORO - APPLICABILITA' ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (LAVORO AUTONOMO) SOLO CONSIDERANDO L'ATTIVITA' PROFESSIONALE NEL SUO COMPLESSO E NON IN RELAZIONE AI SINGOLI RAPPORTI E ALLE SINGOLE PRESTAZIONI - FATTISPECIE - LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 28, OTTAVO COMMA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI NOTARILI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 75/64 A. LAVORO - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 36, PRIMO COMMA - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE - NON GARANTISCE LA PARITA' DELLE PRESTAZIONI NEL RAPPORTO SINALLAGMATICO DI LAVORO - APPLICABILITA' ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (LAVORO AUTONOMO) SOLO CONSIDERANDO L'ATTIVITA' PROFESSIONALE NEL SUO COMPLESSO E NON IN RELAZIONE AI SINGOLI RAPPORTI E ALLE SINGOLE PRESTAZIONI - FATTISPECIE - LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 28, OTTAVO COMMA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI NOTARILI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 36, primo comma, Cost. assicura la tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia, ma non garantisce la parita' di prestazioni del rapporto sinallagmatico di lavoro. Anche se si ritenesse, in ipotesi, che l'art. 36, primo comma, Cost. fosse applicabile al lavoro autonomo in genere e alle professioni intellettuali in particolare, sarebbe necessario considerare l'attivita' complessiva del professionista e non i singoli rapporti e le singole prestazioni. Nell'art. 36, primo comma, Cost. non e' possibile isolare il precetto della corrispondenza della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro, che sarebbe applicabile al lavoro autonomo, dagli altri precetti, sia per fondamentali esigenze di ermeneutica, sia perche' tale interpretazione contrasterebbe con la sostanziale unita' storica e sociale della norma. L'assunto che le tariffe professionali fissate con la collaborazione degli ordini sarebbero inderogabili dal legislatore ordinario, in quanto basate sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro prestato, e' infondato, sia perche' il primo comma dell'art. 36 Cost. non garantisce la parita' delle prestazioni contrapposte, sia perche' le tariffe non sono stabilite con esclusivo riferimento alla quantita' e qualita' di lavoro prestato, ma tengono conto anche di altri elementi, come il valore dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai, degli avvocati, dei procuratori.
L'art. 36, primo comma, Cost. assicura la tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia, ma non garantisce la parita' di prestazioni del rapporto sinallagmatico di lavoro. Anche se si ritenesse, in ipotesi, che l'art. 36, primo comma, Cost. fosse applicabile al lavoro autonomo in genere e alle professioni intellettuali in particolare, sarebbe necessario considerare l'attivita' complessiva del professionista e non i singoli rapporti e le singole prestazioni. Nell'art. 36, primo comma, Cost. non e' possibile isolare il precetto della corrispondenza della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro, che sarebbe applicabile al lavoro autonomo, dagli altri precetti, sia per fondamentali esigenze di ermeneutica, sia perche' tale interpretazione contrasterebbe con la sostanziale unita' storica e sociale della norma. L'assunto che le tariffe professionali fissate con la collaborazione degli ordini sarebbero inderogabili dal legislatore ordinario, in quanto basate sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro prestato, e' infondato, sia perche' il primo comma dell'art. 36 Cost. non garantisce la parita' delle prestazioni contrapposte, sia perche' le tariffe non sono stabilite con esclusivo riferimento alla quantita' e qualita' di lavoro prestato, ma tengono conto anche di altri elementi, come il valore dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai, degli avvocati, dei procuratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte