Processo penale - Appello contro le sentenze di condanna - Potere del pubblico ministero di proporlo - Limitazione alle sentenze che modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato - Denunciata violazione dei principi di parità tra le parti processuali, di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Messina in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. La limitazione indicata non è incompatibile con il principio di parità delle parti, in quanto persegue la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che hanno accolto, nell'an, la "domanda di punizione", senza incidere in modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando quindi contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite, riferito solo al quantum della pena inflitta, è comunque meno ampio rispetto a quello previsto per il rito abbreviato; il p.m., inoltre, resta pur sempre abilitato ad attivare il controllo della Cassazione sulla motivazione che sorregge il dosaggio della pena mediante il ricorso immediato. Infondate sono anche le censure di violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che non è riferibile all'attività giurisdizionale, e della funzione rieducativa della pena, parametro non pertinente alla tematica della limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero. (Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 85 del 2008, n. 320 del 2007, n. 26 del 2007, n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001, n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991).
Per costante giurisprudenza, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019, n. 91 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 66 del 2014).
La funzione rieducativa della pena non postula imprescindibilmente che sia assicurato un controllo di merito sulla quantificazione della sanzione operata dal giudice di primo grado, intesa a evitare che siano inflitte pene sproporzionate per difetto. (Precedente citato: sentenza n. 155 del 2019).