Sentenza 75/1964 (ECLI:IT:COST:1964:75)
Massima numero 2206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2205  2207  2208


Titolo
SENT. 75/64 B. TARIFFE PROFESSIONALI - LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 28, 8x COMMA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL NOTAIO IN RELAZIONE AD ATTI INERENTI ALLA FORMAZIONE ED ALL'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3, 35, 1x COMMA, E 36, 1x COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 1x comma, 35, 1x comma e 3 Cost., dell'art. 28, comma ottavo, legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone la riduzione alla meta' delle tariffe notarili per gli atti riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte