Sentenza 75/1964 (ECLI:IT:COST:1964:75)
Massima numero 2207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/64 C. TARIFFE PROFESSIONALI - ONORARI NOTARILI - LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 28, OTTAVO COMMA - RIDUZIONE A META' DEGLI ONORARI SPETTANTI AL NOTAIO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTI INERENTI ALLA FORMAZIONE ED ALL'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO PROPRIO DELLA PROFESSIONE NOTARILE - RIDUZIONE DISPOSTA COME IN ALTRI CASI IN VISTA DI PARTICOLARI FINALITA' SOCIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 75/64 C. TARIFFE PROFESSIONALI - ONORARI NOTARILI - LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 28, OTTAVO COMMA - RIDUZIONE A META' DEGLI ONORARI SPETTANTI AL NOTAIO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTI INERENTI ALLA FORMAZIONE ED ALL'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO PROPRIO DELLA PROFESSIONE NOTARILE - RIDUZIONE DISPOSTA COME IN ALTRI CASI IN VISTA DI PARTICOLARI FINALITA' SOCIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio generale della tutela del lavoro sancito dal primo comma dell'art. 35 Cost. non e' violato dalla riduzione alla meta' delle tariffe notarili disposta dall'art. 28, ottavo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, perche' tale riduzione si inserisce nella disciplina legale della professione notarile la quale regola nell'interesse pubblico il suo esercizio, assicura una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro della categoria (numero chiuso delle sedi notarili, garanzia di un assegno supplementare a completamento degli onorari). Su questa tutela complessiva non incide la riduzione degli onorari disposta talvolta dal legislatore.
Il principio generale della tutela del lavoro sancito dal primo comma dell'art. 35 Cost. non e' violato dalla riduzione alla meta' delle tariffe notarili disposta dall'art. 28, ottavo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, perche' tale riduzione si inserisce nella disciplina legale della professione notarile la quale regola nell'interesse pubblico il suo esercizio, assicura una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro della categoria (numero chiuso delle sedi notarili, garanzia di un assegno supplementare a completamento degli onorari). Su questa tutela complessiva non incide la riduzione degli onorari disposta talvolta dal legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte