Sentenza 75/1964 (ECLI:IT:COST:1964:75)
Massima numero 2208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2205  2206  2207


Titolo
SENT. 75/64 D. PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 28, OTTAVO COMMA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AL NOTAIO - FINALITA' - NON VIOLA L'ART. 3, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost. consente al legislatore di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse. Gli atti e i documenti relativi alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, configurano una situazione obiettivamente determinata e specificamente definita, la quale puo' essere considerata distintamente dalla formazione o dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto. Non vale obiettare che la norma e' stata emanata allo scopo d'incentivo dell'agricoltura e che, essendo diretta a fini economici d'utilita' generale, non puo' risolversi in un peso per una determinata categoria di persone. Nel nostro ordinamento sono numerosi i casi in cui e' prevista la riduzione degli onorari notarili, anche al di fuori degli incentivi economici, il che si fonda sulla considerazione che l'attivita' del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica funzione e che pertanto la determinazione degli onorari e' diretta non soltanto a stabilire la remunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio in relazione alle esigenze del servizio stesso. In questa determinazione il legislatore puo' tener conto di particolari finalita' sociali, non in contrasto con la Costituzione, nel legittimo esercizio del potere di stabilire la disciplina dell'attivita' notarile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte