Sentenza 76/1964 (ECLI:IT:COST:1964:76)
Massima numero 2209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 76/64. PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - BENEFICI FISCALI - DECADENZA - LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 604, ART. 7, PENULTIMO COMMA: ACCERTAMENTI ATTRIBUITI AGLI ISPETTORI PROVINCIALI AGRARI - NON SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA.
SENT. 76/64. PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - BENEFICI FISCALI - DECADENZA - LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 604, ART. 7, PENULTIMO COMMA: ACCERTAMENTI ATTRIBUITI AGLI ISPETTORI PROVINCIALI AGRARI - NON SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE ORDINARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 24 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA.
Testo
L'accertamento delle circostanze per cui e' prevista la decadenza dai benefici fiscali concessi per la formazione della piccola proprieta' contadina, attribuito dall'art. 7, penultimo comma, legge 6 agosto 1954, n. 604, all'Ispettorato provinciale agrario, non ha propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, e pertanto non e' vincolante per il giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sulla legittimita' del provvedimento dichiarativo della decadenza; il relativo sindacato, di conseguenza, si esercita tanto circa l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del penultimo comma del citato art. 7 in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
L'accertamento delle circostanze per cui e' prevista la decadenza dai benefici fiscali concessi per la formazione della piccola proprieta' contadina, attribuito dall'art. 7, penultimo comma, legge 6 agosto 1954, n. 604, all'Ispettorato provinciale agrario, non ha propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, e pertanto non e' vincolante per il giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sulla legittimita' del provvedimento dichiarativo della decadenza; il relativo sindacato, di conseguenza, si esercita tanto circa l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del penultimo comma del citato art. 7 in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte