Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2211  2212  2213  2214  2215


Titolo
SENT. 77/64 A. SCUOLA - INSEGNAMENTO - ESAME DI STATO - ART. 33 COSTITUZIONE, QUINTO COMMA: PORTATA - PUBBLICI DIPENDENTI - ACCERTAMENTI DI CAPACITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LEGITTIMITA'.

Testo
Non e' esatto che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione in materia di esami di Stato, ha cristallizzato il sistema che vigeva al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti nessuno contesta al legislatore la facolta' di aggiungere o sostituire ad altri accertamenti di capacita' un esame di Stato per l'assunzione dei propri impiegati. Ma non puo' dirsi che questo sia un dovere del legislatore, sancito dalla Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte