Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2210  2212  2213  2214  2215


Titolo
SENT. 77/64 B. SCUOLA - PROFESSORE SUPPLENTE DI SCUOLE STATALI - POSIZIONE GIURIDICA: PUBBLICO DIPENDENTE.

Testo
Che il professore supplente delle scuole statali, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, e' fuori contestazione. L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante, pone il supplente in un rapporto con lo Stato, da cui discendono obblighi e diritti caratteristici del pubblico impiego. Il supplente e' tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha il diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi libera, in nessun caso il professore della scuola di Stato puo' essere qualificato come libero professionista. Ne' la riconosciuta liberta' di insegnamento altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perche' questa liberta' e' soltanto un modo di essere dell'attivita' che l'insegnante e' tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedelta', di collaborazione ed anche di subordinazione, che sono propri dei pubblici impiegati. Da cio' deriva, altresi', che di fronte alla sua scuola, lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte