Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/64 B. SCUOLA - PROFESSORE SUPPLENTE DI SCUOLE STATALI - POSIZIONE GIURIDICA: PUBBLICO DIPENDENTE.
SENT. 77/64 B. SCUOLA - PROFESSORE SUPPLENTE DI SCUOLE STATALI - POSIZIONE GIURIDICA: PUBBLICO DIPENDENTE.
Testo
Che il professore supplente delle scuole statali, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, e' fuori contestazione. L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante, pone il supplente in un rapporto con lo Stato, da cui discendono obblighi e diritti caratteristici del pubblico impiego. Il supplente e' tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha il diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi libera, in nessun caso il professore della scuola di Stato puo' essere qualificato come libero professionista. Ne' la riconosciuta liberta' di insegnamento altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perche' questa liberta' e' soltanto un modo di essere dell'attivita' che l'insegnante e' tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedelta', di collaborazione ed anche di subordinazione, che sono propri dei pubblici impiegati. Da cio' deriva, altresi', che di fronte alla sua scuola, lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione.
Che il professore supplente delle scuole statali, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, e' fuori contestazione. L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante, pone il supplente in un rapporto con lo Stato, da cui discendono obblighi e diritti caratteristici del pubblico impiego. Il supplente e' tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha il diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi libera, in nessun caso il professore della scuola di Stato puo' essere qualificato come libero professionista. Ne' la riconosciuta liberta' di insegnamento altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perche' questa liberta' e' soltanto un modo di essere dell'attivita' che l'insegnante e' tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedelta', di collaborazione ed anche di subordinazione, che sono propri dei pubblici impiegati. Da cio' deriva, altresi', che di fronte alla sua scuola, lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte