Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/64 C. LEGGE ORDINARIA - EVENTUALI EFFETTI SU PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO O GIA' DEFINITI - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE: LEGGE 27 DICEMBRE 1963, N. 1878 - VIOLAZIONE DELLO ART. 3 COSTITUZIONE - NON SUSSISTE.
SENT. 77/64 C. LEGGE ORDINARIA - EVENTUALI EFFETTI SU PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO O GIA' DEFINITI - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE: LEGGE 27 DICEMBRE 1963, N. 1878 - VIOLAZIONE DELLO ART. 3 COSTITUZIONE - NON SUSSISTE.
Testo
Non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possano derivare effetti nei riguardi di procedimenti penali in corso o anche gia' definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre ragioni - per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che possano derivarne - ma non per il fatto che esse producano o possano produrre, per la generalita', effetti sui procedimenti o sui giudicati penali. Nella specie, la legge 27 dicembre 1963, n. 1878, sia che la si voglia considerare come una legge interpretativa della legge 19 marzo 1955, n. 160, sia che la si voglia considerare innovativa, non viola il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, perche' e' stata dettata allo scopo di recare un illegittimo vantaggio a persone sottoposte o passibili di essere sottoposte a procedimento penale. Dagli stessi lavori preparatori risulta che tra le preoccupazioni del legislatore e' stata minima quella della responsabilita' penale di un certo numero di persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, piu' gravi e di carattere piu' generale, attinenti al funzionamento della scuola, di fronte alla gravissima carenza di personale insegnante, la quale ha determinato, specialmente dopo l'estensione del periodo di obbligo scolastico, una situazione cosi' drammatica da richiedere urgenti misure di emergenza. E risulta altresi' che il legislatore non fu spinto da motivi discriminatori, ma si ispiro' a ragioni di ordine generale, la cui valutazione non e' suscettibile di apprezzamento in relazione alla concreta questione proposta, che concerne la violazione del principio di eguaglianza.
Non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possano derivare effetti nei riguardi di procedimenti penali in corso o anche gia' definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre ragioni - per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che possano derivarne - ma non per il fatto che esse producano o possano produrre, per la generalita', effetti sui procedimenti o sui giudicati penali. Nella specie, la legge 27 dicembre 1963, n. 1878, sia che la si voglia considerare come una legge interpretativa della legge 19 marzo 1955, n. 160, sia che la si voglia considerare innovativa, non viola il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, perche' e' stata dettata allo scopo di recare un illegittimo vantaggio a persone sottoposte o passibili di essere sottoposte a procedimento penale. Dagli stessi lavori preparatori risulta che tra le preoccupazioni del legislatore e' stata minima quella della responsabilita' penale di un certo numero di persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, piu' gravi e di carattere piu' generale, attinenti al funzionamento della scuola, di fronte alla gravissima carenza di personale insegnante, la quale ha determinato, specialmente dopo l'estensione del periodo di obbligo scolastico, una situazione cosi' drammatica da richiedere urgenti misure di emergenza. E risulta altresi' che il legislatore non fu spinto da motivi discriminatori, ma si ispiro' a ragioni di ordine generale, la cui valutazione non e' suscettibile di apprezzamento in relazione alla concreta questione proposta, che concerne la violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte