Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/64 E. SCUOLA - INSEGNAMENTO - ESAME DI STATO - FONDAMENTO - POSIZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
SENT. 77/64 E. SCUOLA - INSEGNAMENTO - ESAME DI STATO - FONDAMENTO - POSIZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
Testo
La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni e' data dalla esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della collettivita' e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita' occorrenti per il retto esercizio professionale. Nei riguardi dei dipendenti pubblici questo accertamento deve essere fatto in conformita' alla legge, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei professori supplenti scelte ponderate sono disposte in base alla legge.
La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni e' data dalla esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della collettivita' e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita' occorrenti per il retto esercizio professionale. Nei riguardi dei dipendenti pubblici questo accertamento deve essere fatto in conformita' alla legge, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei professori supplenti scelte ponderate sono disposte in base alla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte