Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/06/1964;  Decisione del  23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2210  2211  2212  2213  2215


Titolo
SENT. 77/64 E. SCUOLA - INSEGNAMENTO - ESAME DI STATO - FONDAMENTO - POSIZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Testo
La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni e' data dalla esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della collettivita' e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita' occorrenti per il retto esercizio professionale. Nei riguardi dei dipendenti pubblici questo accertamento deve essere fatto in conformita' alla legge, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei professori supplenti scelte ponderate sono disposte in base alla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte