Sentenza 77/1964 (ECLI:IT:COST:1964:77)
Massima numero 2215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1964; Decisione del
23/06/1964
Deposito del 07/07/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/64 F. ESAME DI STATO - IDENTIFICAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE - DUBBI - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 27 DICEMBRE 1963, N. 1878, E 30 DICEMBRE 1960, N. 1728 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE.
SENT. 77/64 F. ESAME DI STATO - IDENTIFICAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE - DUBBI - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 27 DICEMBRE 1963, N. 1878, E 30 DICEMBRE 1960, N. 1728 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON SUSSISTE.
Testo
Quando sussistano dei dubbi, uno dei criteri per identificare se una professione debba considerarsi libera ai fini dell'applicazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, e' quello basato sulla tradizionale disciplina che a detta professione davano le leggi precedenti alla Costituzione. Ma cio' non significa, anzitutto, che codeste leggi avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili nemmeno nei dettagli, ne' significa che l'esame di Stato debba essere mantenuto anche quando, come nel caso dei professori delle scuole secondarie statali, il relativo obbligo sia stabilito dalle leggi per opportunita' attinenti alla organizzazione amministrativa pubblica e non per il fatto che si tratti di esercizio di libera professione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, e della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, che consentono in alcuni casi eccezionali ed in via transitoria l'insegnamento anche da parte di non abilitati, per violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
Quando sussistano dei dubbi, uno dei criteri per identificare se una professione debba considerarsi libera ai fini dell'applicazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, e' quello basato sulla tradizionale disciplina che a detta professione davano le leggi precedenti alla Costituzione. Ma cio' non significa, anzitutto, che codeste leggi avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili nemmeno nei dettagli, ne' significa che l'esame di Stato debba essere mantenuto anche quando, come nel caso dei professori delle scuole secondarie statali, il relativo obbligo sia stabilito dalle leggi per opportunita' attinenti alla organizzazione amministrativa pubblica e non per il fatto che si tratti di esercizio di libera professione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, e della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, che consentono in alcuni casi eccezionali ed in via transitoria l'insegnamento anche da parte di non abilitati, per violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte