Ordinanza 35/2020 (ECLI:IT:COST:2020:35)
Massima numero 42462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  30/01/2020;  Decisione del  30/01/2020
Deposito del 26/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Modifica della imputazione o contestazione suppletiva di reato concorrente o circostanza aggravante - Facoltà del pubblico ministero di chiedere al giudice l'emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Novara - degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che - nei casi, rispettivamente, di modifica dell'imputazione e di contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante in dibattimento - il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'emissione di un decreto penale di condanna e, correlativamente, l'imputato abbia la possibilità di pagare la pena pecuniaria con esso inflitta. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, considerato che nel caso di specie si discute di una modifica dibattimentale dell'imputazione, e non già della contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, e che il rimettente non ha indicato alcun elemento dal quale si possa desumere che, in caso di accoglimento della questione stessa, il pubblico ministero intenderebbe accedere al procedimento speciale, chiedendo l'emissione di un decreto penale di condanna in riferimento all'imputazione riformulata, né che l'imputato intenderebbe pagare la pena pecuniaria che gli verrebbe così inflitta, consentendo la chiusura del procedimento. L'ordinanza di rimessione si presenta del tutto carente anche sul piano della motivazione sulla non manifesta infondatezza, non indicando neppure i parametri costituzionali che si assumono violati. (Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2017, n. 273 del 2014, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994; ordinanze n. 71 del 2019, n. 64 del 2019, n. 85 del 2018, n. 33 del 2014, n. 277 del 2006 e n. 166 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo, quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2013 e n. 80 del 2011; ordinanze n. 55 del 2010, n. 69 del 2008, n. 129 del 2003 e n. 584 del 2000).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 516  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 517  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte