Sentenza 80/1964 (ECLI:IT:COST:1964:80)
Massima numero 2218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
23/10/1964; Decisione del
23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2219
Titolo
SENT. 80/64 A. AGRICOLTURA - CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, AD OPERA DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DEI LIMITI MINIMI E MASSIMI - NATURA GIURIDICA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UNITA' DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 80/64 A. AGRICOLTURA - CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, AD OPERA DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DEI LIMITI MINIMI E MASSIMI - NATURA GIURIDICA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UNITA' DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.
Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte