Sentenza 80/1964 (ECLI:IT:COST:1964:80)
Massima numero 2219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  23/10/1964;  Decisione del  23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2218


Titolo
SENT. 80/64 B. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567, ARTT. 1, 2, 3 E 7 - OBBLIGO DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI OSSERVARE LE "TABELLE" - ESPERIBILITA' CONTRO QUESTE DI TUTTI I RIMEDI GIURIDICI CONSENTITI NEI CONFRONTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' contro le tabelle (circa i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici) compilate dalle Commissioni tecniche provinciali sono aperti tutti i rimedi giuridici consentiti agli interessati dalla Costituzione e dalle leggi nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, non sussiste la violazione dell'art. 24 Cost., che garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale. V. 40/1964 E.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte