Ordinanza 81/1964 (ECLI:IT:COST:1964:81)
Massima numero 2220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
23/10/1964; Decisione del
23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 81/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - T.U. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 158 - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - NOTIFICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI UNA SOLA DELLE PARTI IN CAUSA - NECESSITA' DI INTEGRARE LA NOTIFICA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 81/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - T.U. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, ART. 158 - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - NOTIFICAZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DI UNA SOLA DELLE PARTI IN CAUSA - NECESSITA' DI INTEGRARE LA NOTIFICA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
L'ordinanza con la quale si propone la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale deve essere notificata, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, oltre che al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri anche alle parti in causa cioe' ai soggetti processuali, indipendentemente dall'interesse di ciascuno di essi alla questione rimessa al giudizio della Corte. (nella specie l'ordinanza era stata notificata ad uno soltanto dei due coimputati).
L'ordinanza con la quale si propone la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale deve essere notificata, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, oltre che al Pubblico Ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri anche alle parti in causa cioe' ai soggetti processuali, indipendentemente dall'interesse di ciascuno di essi alla questione rimessa al giudizio della Corte. (nella specie l'ordinanza era stata notificata ad uno soltanto dei due coimputati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23