Ordinanza 82/1964 (ECLI:IT:COST:1964:82)
Massima numero 2221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
23/10/1964; Decisione del
23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 82/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190, ART. 1, TERZO COMMA - ATTRIBUZIONE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLA REVISIONE DI ANALISI DI SOSTANZE GIA' COMPIUTA IN VIA AMMINISTRATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DELLO ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DI NUOVI INDIZI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 82/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 190, ART. 1, TERZO COMMA - ATTRIBUZIONE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLA REVISIONE DI ANALISI DI SOSTANZE GIA' COMPIUTA IN VIA AMMINISTRATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DELLO ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DI NUOVI INDIZI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la revisione dell'analisi gia' compiuta in via amministrativa su una sostanza di uso agrario, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'intero articolo 1 legge 27 febbraio 1958, n. 190 e che, in particolare, la mancata richiesta di revisione, se rende irripetibile da parte degli istituti specializzati l'analisi fatta in via amministrativa, non preclude tuttavia all'imputato ne' al giudice l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di convincimento offerti dalla disciplina del processo penale). - S. n. 63/1963.
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la revisione dell'analisi gia' compiuta in via amministrativa su una sostanza di uso agrario, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'intero articolo 1 legge 27 febbraio 1958, n. 190 e che, in particolare, la mancata richiesta di revisione, se rende irripetibile da parte degli istituti specializzati l'analisi fatta in via amministrativa, non preclude tuttavia all'imputato ne' al giudice l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di convincimento offerti dalla disciplina del processo penale). - S. n. 63/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16/03/1956
n. 0
art. 9
co. 2