Ordinanza 83/1964 (ECLI:IT:COST:1964:83)
Massima numero 2222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/10/1964; Decisione del
23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 83/64. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2 - RIMPATRIO OBBLIGATORIO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 83/64. SICUREZZA PUBBLICA - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2 - RIMPATRIO OBBLIGATORIO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione gia' decisa con sentenze nn. 45 del 1960 e 126 del 1962). - S. nn. 45/1960, 126/1962, 68/1964.
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando gia' con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimita' costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione gia' decisa con sentenze nn. 45 del 1960 e 126 del 1962). - S. nn. 45/1960, 126/1962, 68/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte