Ordinanza 85/1964 (ECLI:IT:COST:1964:85)
Massima numero 2224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
23/10/1964; Decisione del
23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9012
Titolo
ORD. 85/64. REGIONE SICILIANA - ELEZIONI COMUNALI - T.U. REG. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ART. 79, ULTIMO COMMA - ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 85/64. REGIONE SICILIANA - ELEZIONI COMUNALI - T.U. REG. 20 AGOSTO 1960, N. 3, ART. 79, ULTIMO COMMA - ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 del t.u. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali approvato con D.P. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, non avendo il testo unico che contiene tali norme forza di legge. Essendo stata tale inammissibilita' gia' dichiarata in precedenza con sentenza (n. 51 del 1962) la pronuncia avviene con ordinanza. - S. n. 51/1962.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 del t.u. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali approvato con D.P. reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, non avendo il testo unico che contiene tali norme forza di legge. Essendo stata tale inammissibilita' gia' dichiarata in precedenza con sentenza (n. 51 del 1962) la pronuncia avviene con ordinanza. - S. n. 51/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte