Sentenza 36/2020 (ECLI:IT:COST:2020:36)
Massima numero 42456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  28/01/2020;  Decisione del  28/01/2020
Deposito del 27/02/2020; Pubblicazione in G. U. 04/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42457


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Corretta valutazione del rimettente in merito alla necessaria valutazione di legittimità costituzionale della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Calabria n. 43 del 2016. Pur avendo la Regione, appellante nel giudizio a quo, chiesto - in ragione della norma sopravvenuta censurata - di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, il rimettente ha correttamente osservato che quest'ultima è condizionata alla valutazione della legittimità costituzionale della norma sulla quale si fonderebbe.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  27/12/2016  n. 43  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte