Ordinanza 86/1964 (ECLI:IT:COST:1964:86)
Massima numero 2225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  23/10/1964;  Decisione del  23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2226


Titolo
ORD. 86/64 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA - NOZIONE DI ESTRANEI CHE PARTECIPANO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DELL'ART. 108 COST. - CONTROVERSIE DI LAVORO DEI SALARIATI FISSI IN AGRICOLTURA - CONSULENTI TECNICI.

Testo
Per "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia" ai sensi dell'art. 108, comma secondo, della Costituzione, vanno intesi soltanto coloro che, senza appartenere all'ordine giudiziario, entrano a comporre alcuni collegi, giudicanti e, quindi, in tale categoria non rientrano i consulenti tecnici chiamati a prestare la loro opera nelle controversie per anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in agricoltura di cui agli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte