Ordinanza 87/1964 (ECLI:IT:COST:1964:87)
Massima numero 2227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  23/10/1964;  Decisione del  23/10/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 87/64. AGRICOLTURA - CANONI D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, AD OPERA DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI LIMITI MASSIMI E MINIMI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - RIPROPOSIZIONE CON INDICAZIONE ANCHE DI ALTRE NORME - DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE GIA' DECISA - PROFILI DELLA QUESTIONE APPARENTEMENTE NUOVI, MA ASSORBITI DALLA PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE - DECISIONE CON ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
In applicazione degli artt. 26, secondo comma, e 29 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, quest'ultima, avendo gia' dichiarato non fondato il dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 41 Cost., deve dichiarare con ordinanza la manifesta infondatezza della medesima questione, che sia stata riproposta unitamente alla impugnazione dell'art. 16 della citata legge ed in relazione all'art. 42 cost., posto che allora furono affermati principi validi anche per l'art. 16 della legge e la questione fu esaminata anche in riferimento all'art. 42 Cost. Vedi: sent. n. 40/1964 D; 24/1956 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 29  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 9    co. 2