Ordinanza 90/1964 (ECLI:IT:COST:1964:90)
Massima numero 2230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  07/11/1964;  Decisione del  07/11/1964
Deposito del 12/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 90/64. ELEZIONI - CONTROVERSIE ELETTORALI - FUNZIONE DI NATURA GIURISDIZIONALE ESERCITATA DAI CONSIGLI COMUNALI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 - PRETESO CONTRASTO CON LO ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerando che essa era stata gia' proposta negli stessi termini o per gli stessi motivi con precedente deliberazione dello stesso Consiglio comunale e dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 64 del 1964). - O. n. 64/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 29  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)  16/03/1956  n. 0  art. 9    co. 2