Sentenza 91/1964 (ECLI:IT:COST:1964:91)
Massima numero 2231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  19/11/1964;  Decisione del  19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2232


Titolo
SENT. 91/64 A. INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - COSTITUZIONE, ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - NORME LEGISLATIVE IMPOSITIVE DI ONERI PROCESSUALI DI NATURA FISCALE - LEGITTIMITA'.

Testo
L'imposizione di un onere processuale di natura fiscale (previsto nel caso riguardo all'azione giudiziaria promossa a tutela di un credito produttivo di ricchezza mobile di categoria A subordinato alla denuncia fiscale) non fa del giudice un organo dell'Amministrazione tributaria ne' lo rende soggetto all'autorita' del potere esecutivo. L'indipendenza della magistratura e' infatti garantita dalla Costituzione all'organizzazione giudiziaria nel suo complesso e questa non perde la sua autonomia solo perche' la legge determina una modalita' d'esercizio dell'azione affinche' sia soddisfatto un interesse dell'Amministrazione tributaria. La norma impugnata, pertanto, non si pone il contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.. - S. n. 22/1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte