Sentenza 91/1964 (ECLI:IT:COST:1964:91)
Massima numero 2232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  19/11/1964;  Decisione del  19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2231


Titolo
SENT. 91/64 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 250, TERZO COMMA - SUBORDINAZIONE A DENUNCIA FISCALE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA A TUTELA DI UN CREDITO PRODUTTIVO DI REDDITO DI RICCHEZZA MOBILE DI CATEGORIA A - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'imposizione di un onere processuale di natura fiscale ha per oggetto una formalita' di facile compimento non sottoposta a condizioni di solennita'. Pertanto, la norma, che tale onere prevede, non lede il diritto di difesa in quanto, come gia' affermato, il determinare concrete modalita' di esercizio della tutela giurisdizionale viola la garanzia apprestata dall'art. 24, primo comma, Cost. solo ove risulti difficile o impossibile l'esplicazione del diritto (circostanza questa non sussistente nella specie).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte