Sentenza 92/1964 (ECLI:IT:COST:1964:92)
Massima numero 2233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
19/11/1964; Decisione del
19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 92/64. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 22 - NOMINA DEL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE - REQUISITO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 48 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 92/64. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 22 - NOMINA DEL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE - REQUISITO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 48 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le limitazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale non puo' essere segretario di seggio chi non sia elettore residente o chi non sappia leggere e scrivere, sono dettate da esigenze di regolare svolgimento delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l'esercizio del voto piuttosto che compromettere la liberta', la segretezza e la parita'. La disposizione, imponendo "la residenza nel Comune in cui si vota per poter espletare l'ufficio di segretario di seggio", non limita ne' minaccia il diritto di chiunque di votare in questo o in qualsiasi altro comune: pertanto detta norma non viola l'art. 48 della Costituzione della Repubblica.
Le limitazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale non puo' essere segretario di seggio chi non sia elettore residente o chi non sappia leggere e scrivere, sono dettate da esigenze di regolare svolgimento delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l'esercizio del voto piuttosto che compromettere la liberta', la segretezza e la parita'. La disposizione, imponendo "la residenza nel Comune in cui si vota per poter espletare l'ufficio di segretario di seggio", non limita ne' minaccia il diritto di chiunque di votare in questo o in qualsiasi altro comune: pertanto detta norma non viola l'art. 48 della Costituzione della Repubblica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Altri parametri e norme interposte