Sentenza 93/1964 (ECLI:IT:COST:1964:93)
Massima numero 2234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
19/11/1964; Decisione del
19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 93/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DOVERI DEL GIUDICE A QUO NEL PROMUOVERE IL GIUDIZIO.
SENT. 93/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DOVERI DEL GIUDICE A QUO NEL PROMUOVERE IL GIUDIZIO.
Testo
Dal dovere del giudice a quo di fare corretto uso del potere conferitogli e di motivare adeguatamente il provvedimento (di non manifesta infondatezza) con cui promuove il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, discende quello di tener presenti tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza del dubbio circa la legittimita' costituzionale delle norme applicabili. Per la regolare instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale e' tuttavia sufficiente che l'ordinanza di rimessione consenta la individuazione della questione sollevata.
Dal dovere del giudice a quo di fare corretto uso del potere conferitogli e di motivare adeguatamente il provvedimento (di non manifesta infondatezza) con cui promuove il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, discende quello di tener presenti tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza del dubbio circa la legittimita' costituzionale delle norme applicabili. Per la regolare instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale e' tuttavia sufficiente che l'ordinanza di rimessione consenta la individuazione della questione sollevata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23