Sentenza 93/1964 (ECLI:IT:COST:1964:93)
Massima numero 2236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
19/11/1964; Decisione del
19/11/1964
Deposito del 26/11/1964; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 93/64 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE D'IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO E TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 93/64 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE D'IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO E TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 207, lett. b), del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, per la riscossione delle imposte dirette comporta la inopponibilita' all'esattore del diritto di proprieta' dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore. Inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria tale norma appartiene al diritto sostanziale ed e' giustificata da ragioni di interesse generale (necessita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni) ed ha altresi' fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta'. Tali considerazioni - che nella sentenza n. 42 del 1964 portarono gia' ad escludere la violazione, da parte della suddetta disposizione dell'art. 207 lett. b), degli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione - sono anche sufficienti per respingere la tesi che l'art. 207, lett. b), sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma Cost.. Peraltro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non e' leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni diverse, non appare ne' arbitrario ne' ingiustificato il fatto che il legislatore, nell'art. 207 lett. b) del testo unico, abbia tenuto conto, riguardo alla opponibilita' del diritto vantato sulla cosa mobile, del particolare vincolo intercorrente tra il debitore di imposta ed il parente ed affine, tanto piu' che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario, qual'e' l'aver lasciato il bene poi pignorato nella casa di abitazione del congiunto. - S. n. 42/1964.
La norma contenuta nell'art. 207, lett. b), del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, per la riscossione delle imposte dirette comporta la inopponibilita' all'esattore del diritto di proprieta' dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore. Inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria tale norma appartiene al diritto sostanziale ed e' giustificata da ragioni di interesse generale (necessita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni) ed ha altresi' fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta'. Tali considerazioni - che nella sentenza n. 42 del 1964 portarono gia' ad escludere la violazione, da parte della suddetta disposizione dell'art. 207 lett. b), degli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione - sono anche sufficienti per respingere la tesi che l'art. 207, lett. b), sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma Cost.. Peraltro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non e' leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni diverse, non appare ne' arbitrario ne' ingiustificato il fatto che il legislatore, nell'art. 207 lett. b) del testo unico, abbia tenuto conto, riguardo alla opponibilita' del diritto vantato sulla cosa mobile, del particolare vincolo intercorrente tra il debitore di imposta ed il parente ed affine, tanto piu' che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario, qual'e' l'aver lasciato il bene poi pignorato nella casa di abitazione del congiunto. - S. n. 42/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte